L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
                            ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto n. 5567 del 7 aprile 1994, con il quale al fine di
procedere alla pianificazione paesistica, ai  sensi  dell'art.  1-bis
della  legge  8 agosto 1985, n. 431, della zona costiera compresa nel
comune  di  Realmonte,  localita'  Punta  Secca,  Monte  Rosso,  Capo
Rossello  e  Punta  Grande,  la  zona  medesima  e'  stata dichiarata
temporaneamente immodificabile  in  applicazione  dell'art.  5  della
legge  regionale  30  aprile  1991,  n. 15, fino all'approvazione del
piano territoriale paesistico e,  comunque,  entro  e  non  oltre  il
termine  di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
vincolo (D.A. n. 5567/1994) nella Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana (14 maggio 1994, n. 23);
  Considerata la scadenza del termine come sopra fissato;
  Considerato  che  la  zona  in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane  l'esigenza  di  proteggere   il
territorio  meglio descritto nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992
mediante  adeguate  misure  di  salvaguardia  quali  il  vincolo   di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
Soprintendenza per i beni culturali ed  ambientali  di  Siracusa  con
nota n. 3437/II del 4 maggio 1996;
  Ritenuto,   in   particolare,  che  permane  il  grave  rischio  di
interventi indiscriminati,  non  incompatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche  del  vigente  strumento, idonei ad alterare i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del  piano
territoriale   paesistico  regionale,  secondo  le  previsioni  e  le
metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n.  7276  del  28
dicembre  1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993,
registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo, con decreto del Presidente della regione
Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito  presso  questo
assessorato  il  comitato  tecnico scientifico, previsto dall'art. 24
del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione  del
piano territoriale paesistico;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva  della  approvazione  del   P.T.P.   dell'area
suddetta,  dal  disposto  della  legge  19  novembre  1968, n. 1187 e
dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili
analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per  quanto  sopra  espresso, che sussistono motivate
esigenze per prorogare per ulteriori sei mesi l'efficacia del vincolo
di immodificabilita' temporanea adesso vigente sul  territorio  della
zona  costiera  compresa  nel comune di Realmonte, meglio individuata
nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, prorogato con il decreto n.
5567 del 7 aprile 1994, preservandone l'aspetto naturale e  i  valori
estetico-ambientali  ai fini della normazione paesaggistica che e' in
corso di  avanzata  predisposizione  stante  l'avvenuta  approvazione
delle  linee  guida del piano territoriale paesaggistico regionale da
parte della commissione speciale di cui all'art. 23 del regio decreto
n. 1357/1940, nella seduta del 30 aprile 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' rinnovato, per ulteriori sei mesi dalla data di sua scadenza, il
vincolo di immodificabilita' temporanea imposto ai sensi dell'art.  5
della  legge  regionale n. 15/1991 sul territorio della zona costiera
compresa nel comune di Realmonte, per effetto del decreto n. 5567 del
7 aprile 1994, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  regione
siciliana  n.  23  del  14  maggio  1994, secondo le disposizioni, le
modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel decreto n. 5111 del
28 febbraio 1992, che si intendono tutti richiamati e confermati.